La separazione è una situazione temporanea che incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio. Infatti, intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio e rimane a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole. La separazione può essere: – legale: si ha nel momento in cui si chiede l’intervento di un giudice e può essere consensuale o giudiziale; – di fatto: non comporta l’intervento di un giudice.

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Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.

Anche il procedimento di divorzio può seguire, come per la separazione, due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno il consenso dei coniugi:
DIVORZIO CONGIUNTO: quando c’è l’accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
DIVORZIO GIUDIZIALE: quando non c’è l’ accordo dei coniugi sulle condizioni, in questo caso il divorzio può essere presentato anche da un solo coniuge.

Con il divorzio, marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze. La donna perde il cognome del marito. Con la sentenza di divorzio, si estinguono gli effetti civili giuridici del matrimonio e vengono quindi meno i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso.