
Sei stato licenziato?
Lo sapevi che…
Il licenziamento a sua volta può essere disposto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e per giustificato motivo oggettivo, che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare in forma scritta al lavoratore, specificando i motivi che hanno determinato il licenziamento, motivi che per legge non posso essere più modificati.
E’ inefficace il licenziamento intimato verbalmente, o comunque senza forma scritta.
Da considerarsi sempre nullo è il licenziamento discriminatorio, cioè il provvedimento determinato da ragioni di fede religiosa o di credo politico.
Qualora il lavoratore ritenga il licenziamento illegittimo può impugnarlo, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, attraverso qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore licenziato, anche stragiudiziale, anche tramite lettera raccomandata spedita al datore di lavoro.
Il lavoratore può scegliere di impugnare il licenziamento direttamente in via giudiziale.
Spetta sempre al giudice, al di là delle giustificazioni addotte dal datore di lavoro, ricercare la vera ragione che sorregge (o meglio, non può sorreggere) il licenziamento, ed applicare così la corrispondente tutela.
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